Art. 274 — Organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi

I rapporti informativi per i direttori delle Ragionerie centrali, regionali e provinciali sono compilati dall'ispettore generale capo di finanza; il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione. I rapporti informativi dei direttori di divisione delle Ragionerie centrali, regionali e provinciali sono compilati dai competenti direttori; il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art274 · fonte del testo

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