Art. 9-septies — Monitoraggio e revoca della qualifica di soggetto obbligato accreditato

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli monitora la permanenza dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 9-quater, i profili di affidabilita' e il relativo punteggio sintetico anche attraverso la richiesta di informazioni e documenti al SOAC, il quale provvede entro ((quarantacinque)) giorni dalla richiesta. Se dal monitoraggio emergono elementi o motivi che comportano il venir meno dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 9-quater, delle condizioni per l'accesso alla qualifica di SOAC o dei profili di affidabilita' di cui all'articolo 9-quinquies oppure la modifica del livello di affidabilita' attribuito, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimento motivato, e previo contraddittorio con l'interessato, revoca la qualifica di SOAC o ne ridetermina il livello di affidabilita' rimodulando i benefici gia' riconosciuti. Nel caso di persone giuridiche e di societa', la qualifica di cui all'articolo 9-ter, comma 1, e' revocata se le fattispecie di cui al comma 2 ricorrono con riferimento alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, nonche' alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo. Nei casi, previsti dai commi 2 e 3, di variazione del livello di affidabilita' o di revoca della qualifica di SOAC, la cauzione dovuta e' adeguata rispettivamente entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di variazione del livello di affidabilita' o entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. 129

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43

129

Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9-quater, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera e), e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 9-octies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e)".

Testo vigente dal 12 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 2025 al 12 agosto 2026. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… anche attraverso la richiesta di informazioni e documenti al SOAC, il quale provvede entro tolto: cinque aggiunto: quarantacinque giorni dalla richiesta. Se dal monitoraggio emergono elementi o motivi che comportano il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art9septies · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari