Art. 48 — (Art. 45 T.U. spiriti 1924 - Art. 23-bis R.D.L. n. 334/1939 - Artt. 10 e 13 D.L. n. 271/1957 - Art. 6 legge 15 dicembre 1971, n. 1161 - Art. 5, comma 6-bis, D.L. n. 16/1993 (*) - Artt. 1 e 2 legge 28 dicembre 1993, n. 561). Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 novembre 1995 al 1 aprile 1998. Leggi il testo vigente →

Chiunque esercita un deposito di oli minerali, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 2 milioni a lire 10 milioni. La stessa sanzione si applica all'esercente di di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell'art. 29. Se nella verificazione dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire un milione a lire 6 milioni. Se l'eccedenza riscontrata non supera l'uno per cento rapportato alla quantita' estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 300 mila a lire 1 milione e 800 mila. Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrante nel periodo preso a base della verifica:

  • a)degli oli combustibili non superiori all'uno per cento della quantita' estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale;
  • b)dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica. L'esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l'osservanza delle formalita' prescritte e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni. La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nei confronti dell'esercente che apporta modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico di finanza, nei casi in cui e' prescritta. ------------ (*) ll riferimento al D.L. n. 16/1993 riguarda il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Testo in vigore dal 29 novembre 1995 al 1 aprile 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 72/1999

    Questione inammissibile
    18 marzo 1999

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 48 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), e 12, comma 3, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui riconoscono efficacia retroattiva solo alla depenalizzazione della fattispecie di esercizio non autorizzato di deposito di oli minerali e di distribuzione di carburanti, prevista dall'art. 13, comma 1, d.l. 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), conv., con modific., nella l. 2 luglio 1957, n. 474, e non anche alla depenalizzazione della fattispecie prevista dal d.m. 8 luglio 1924, in quanto l'ordinanza di remissione, non facendo riferimento alcuno alla fattispecie oggetto del giudizio e non specificando nemmeno i quantitativi di spirito in deposito (indispensabili in ordine alla rilevanza della questione), viola il precetto che impone al giudice di indicare nell'ordinanza i termini e i motivi della remissione.

    Art. 48 Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative · Art. 3 cost. · Art. 12 Modificazioni al regime fiscale degli alcoli · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art48 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari