Art. 47 — (Art. 16, commi 6 e 7, D.L. n. 271/1957 Artt. 304, 305 e 308 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

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Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entita' superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente e' punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota piu' elevata gravante sul prodotto, con la multa fino a lire ((2582 euro)). Se la deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantita' mancante. Se la deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si aplicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante e' andato perduto o distrutto. Per le differenze di qualita' o di quantita' tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 304 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. (( Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati. ))

Testo in vigore dal 1 aprile 2010 al 14 dicembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 1 aprile 2010

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1996 al 1 aprile 2010. 2 parole tolte, 15 parole aggiunte.

… dell'accisa commisurata all'aliquota piu' elevata gravante sul prodotto, con la multa fino a lire tolto: 5 milioni aggiunto: 2582 euro. Se la deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento oltre il … con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioniaggiunto: . Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art47 · fonte del testo

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