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Prova del pagamento delle imposte 1. La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte puo' essere data solo nei modi stabiliti nei successivi commi 2, 3 e 4. 2. L'ufficio dei registri immobiliari indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalita' e sulla nota da esso trattenuta. 3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 2, l'ufficio presso il quale e' eseguita la formalita' col pagamento dell'imposta fissa ritira dalla parte la copia ivi prevista; se e' stata attivata la meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma 2, deve essere indicato, in luogo dei numeri dei registri generale e particolare, il numero di presentazione di cui all'ultimo comma dell'art. 2678 del codice civile. 4. Le imposte riscosse dall'ufficio del registro sono distintamente annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate a prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, nonche' sulle copie dei titoli registrati.

Testo in vigore dal 27 novembre 1990 al 30 maggio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347~art14 · fonte del testo

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