Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967. Leggi il testo vigente →

[1]Le licenze di caccia e di uccellagione, in corso alla data di entrata in vigore delle presente legge, hanno validita' fino al termine di scadenza. Quelle con scadenza dal 1° gennaio al 30 giugno 1940, possono essere prorogate sino a tale ultima data mediante applicazione sulle licenze di tante marche di concessione governativa di L. 6 quanti sono i mesi che intercorrono tra la data di scadenza delle licenze stesse e il 30 giugno 1940.

[2]L'applicazione e l'annullamento delle marche sara' fatto dall'Autorita' di P. S. di cui all'art. 9 della presente legge.

[3]Fermo restando il periodo delle licenze fissate dal detto articolo 9, gli attuali modelli di licenza restano in vigore fino a che non saranno emessi i nuovi.

Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art94 · fonte del testo

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