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[1]L'estensione complessiva delle bandite e delle riserve non deve superare il quinto del territorio effettivamente utile alla caccia in ciascuna provincia.
[2]In detto quinto non vengono calcolate le Riserve Reali, i Parchi nazionali, le bandite demaniali e le zone di ripopolamento e cattura.
[3]Le Amministrazioni comunali e provinciali non possono concedere i loro beni, perche' siano costituiti in bandita o in riserva, per una estensione maggiore della meta'.
[4]Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla zona delle Alpi, nonche' alle riserve concesse in vista di esigenze relative all'industria della pesca.
Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025
