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I terreni che sono comunque in godimento della Corona che appartengono in proprieta' o in godimento al patrimonio di S. M. il Re Imperatore, sono costituiti di diritto in serve Reali di caccia, esenti da qualsiasi tassa e da qualsiasi formalita' prescritta dalla presente legge applicandosi ad esse solo le disposizioni stabilite per la protezione delle riserve e della selvaggina dai danni dei terzi.
Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025
