Art. 8 — Imposizione di nuove o maggiori spese ai comuni e alle provincie

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Dall'entrata in vigore del presente Testo Unico qualsiasi disposizione legislativa, tendente a porre a carico dei comuni e delle provincie nuove o maggiori spese, deve essere concretata di concerto, oltre che col ministro delle Finanze, anche col ministro dell'Interno, il cui consenso deve risultare dal relativo disegno di legge, e, qualora la spesa sia inerente a servizi di carattere statale, devono essere, in pari tempo, assegnati agli enti predetti i corrispondenti mezzi di entrata.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art8 · fonte del testo

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