Art. 76 — Appalti a canone fisso e ad aggio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per la riscossione delle imposte di consumo i comuni delle classi H ed I, salvo quanto e' disposto dall'art. 89, possono fare appalti a canone fisso o ad aggio. Per i comuni delle altre classi e per i consorzi di comuni l'appalto deve essere conferito esclusivamente ad aggio. Agli appalti sono applicabili le norme della legge comunale e provinciale e del presente Testo Unico.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art76 · fonte del testo

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