Art. 74 — Comuni contermini

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Dove per la contiguita' e vicinanza delle abitazioni o borgate la vigilanza lo richiegga, i comuni possono essere autorizzati ad assumere la riscossione delle imposte di consumo nel territorio dei comuni contermini, anche limitatamente ad una delle frazioni contermini, sulla base della rispettiva tariffa. L'aggregazione, con le condizioni relative, viene stabilita con decreto del ministro delle Finanze, sentiti i comuni interessati, la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale. I depositi esistenti nel territorio aggregato sono sottoposti a speciali discipline da stabilirsi nel regolamento.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art74 · fonte del testo

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