Art. 52 — Carni trasportate in altri comuni
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Quando gli animali, pei quali siasi pagata l'imposta a tenore della tariffa, sono trasportati, in quantita' non minore di un quarto per le bestie bovine e di mezza bestia per gli animali di altra specie, da uno ad altro comune, il pagamento di una nuova imposta a tariffa da' diritto alla restituzione di quella gia' soddisfatta per la macellazione a carico dell'amministrazione del comune nel quale avvenne la macellazione stessa, nei modi e termini da stabilirsi nel regolamento. La restituzione dell'imposta, nel limite di quantita' sopraindicato, ha luogo anche per le carni congelate.
Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008
