Art. 35 — Bevande provenienti da altri comuni o dall'estero

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Per le bevande medesime, trasportate a qualsiasi titolo in altro comune, oppure provenienti dall'estero, fatta eccezione per le piccole quantita' portate a mano, nei limiti da stabilirsi col regolamento, l'imposta si applica nel comune di consumo, tanto se la merce e' ritirata e trasportata direttamente dal possessore o da un suo incaricato, quanto se il trasporto e la consegna siano fatti a mezzo della ferrovia, della posta, dei corrieri o di altro mezzo pubblico di trasporto ovvero di commissionari o di altri rappresentanti del mittente. Se il possessore o destinatario e' un consumatore o un commerciante al minuto, questo e' senz'altro tenuto al pagamento dell'imposta; se invece e' un commerciante all'ingrosso, deve darsene carico sul registro di cui all'art. 33. I trasporti da uno ad altro comune debbono essere notificati dall'ufficio delle imposte del comune di origine a quello di destinazione e provvisti di apposita bolletta di accompagnamento, secondo le norme da stabilirsi dal regolamento.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art35 · fonte del testo

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