Art. 34 — Passaggi delle bevande nello stesso comune tra produttori e commercianti all'ingrosso

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

I passaggi nello stesso comune dal produttore ad altro produttore od a commerciante all'ingrosso, delle bevande vinose, e fra commercianti all'ingrosso, delle dette bevande vinose e di quelle alcooliche, sono soggetti a speciali norme e cautele da determinarsi nel regolamento.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art34 · fonte del testo

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