Art. 339 — Spese facoltative
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1934 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo non più previsto dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Abrogato dal 1 aprile 1934
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Articolo non più previsto dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Abrogato dal 1 aprile 1934
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3 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934. 91 parole tolte, 15 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le spese facoltative gia' autorizzate a norma dell'art. 313 della legge 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico), modificato dall'art. 98 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, non possono essere mantenute nei bilanci dei comuni e delle provincie che eccedono i limiti normali delle sovrimposte fondiarie, se non con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 304 e 305, salvo gl'impegni validamente assunti. Per i comuni ai quali e' applicabile l'art. 321, le dette spese possono essere mantenute soltanto nei limiti di tali impegni e fino al termine di essi.aggiunto: Testo-art. 339
aggiunto: ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 3 MARZO 1934, N. 383
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art339 · fonte del testo
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