Art. 327 — Ripartizione del fondo d'integrazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 1 gennaio 1934. Leggi il testo vigente →

Il fondo di cui al precedente articolo e', con decreto del ministro delle Finanze, di concerto col ministro dell'Interno, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, ripartito tra le provincie che, nonostante l'applicazione, con le massime aliquote consentite dal presente Testo Unico, delle sovrimposte fondiarie e di tutte le altre imposte, tasse e contributi, non siano in grado di provvedere al pareggio dei loro bilanci. Le quote di concorso sono corrisposte in sei rate bimestrali.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 1 gennaio 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art327 · fonte del testo

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