Art. 314 — Contrattazione di mutui
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1934 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo non più previsto dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Abrogato dal 1 aprile 1934
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Abrogato dal 1 aprile 1934
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5 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1933 al 1 aprile 1934. 372 parole tolte, 15 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I comuni e le provincie non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti: 1. che abbiano per iscopo di provvedere a opere pubbliche di carattere obbligatorio debitamente autorizzate e, ove trattisi di opere pubbliche comunali, i relativi progetti tecnici abbiano riportato il visto dell'ingegnere capo del competente ufficio del genio civile e il parere favorevole del consiglio superiore dei lavori pubblici, se l'importo delle opere superi le L. 500.000, ovvero un milione di lire, se si tratta di provincie o dei comuni delle prime tre classi. Prima di impartire l'approvazione nei riguardi di tali mutui, la Giunta provinciale amministrativa deve accertare che si e' gia' provveduto, con mezzi adeguati, al finanziamento di altre opere pubbliche improrogabili, eventualmente in corso di esecuzione; 2. che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti, ovvero di debiti dipendenti da condanne o da transazioni regolarmente approvate e, per le provincie, di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie, o riguardino, in ogni caso, l'acquisto di stabili per pubblico servizio o altre finalita' previste da leggi speciali; 3. che sia garantito l'ammortamento, determinando i mezzi per provvedervi, nonche' i mezzi pel pagamento degl'interessi. Sono considerati come mutui i contratti di appalto nei quali sia stabilito che il pagamento sara' eseguito in piu' di cinque anni, con o senza interessi. Le deliberazioni concernenti operazioni di mutuo adottate dai Rettorati delle provincie i cui bilanci siano pareggiati con sovrimposte comprese nel limite normale sono soggette all'approvazione del Ministro per l'interno, su parere della Giunta provinciale amministrativa. Sono soggette all'approvazione del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno e con la procedura di cui all'ultimo capoverso dell'art. 258, le deliberazioni concernenti operazioni di mutuo adottate dai Rettorati delle provincie i cui bilanci siano pareggiati con sovrimposte eccedenti il limite anzidetto. Salvo i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo puo' essere contratto dalle Provincie se gli interessi e la rata di ammortamento, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualsiasi natura precedentemente contratti, facciano ascendere le somme da iscriversi in bilancio per il servizio degli interessi e dell'ammortamento ad una cifra superiore ai due terzi del limite normale della sovrimposta fondiaria. Nulla e' innovato all'art. 5 del R. decreto 3 maggio 1933, n. 626.aggiunto: Testo-art. 314
aggiunto: ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 3 MARZO 1934, N. 383
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art314 · fonte del testo
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