Art. 307 — Nuove o maggiori spese facoltative

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Nel corso dell'esercizio finanziario non possono dai comuni e dalle provincie deliberarsi nuove o maggiori spese facoltative, quando pure rivestano i caratteri indicati nell'articolo 305, se non venga dimostrata l'urgenza di esse e la disponibilita' dei mezzi per provvedervi. Le deliberazioni adottate dai podesta' e dai rettorati sono pubblicate nei modi stabiliti dal primo comma dell'art. 258 e sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicate nei modi stabiliti dal quinto comma del citato articolo e contro di esse e' ammesso ricorso, anche nel merito, al ministro dell'Interno, da parte del prefetto, del podesta', del rettorato e di qualunque contribuente, ancorche' non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune o della provincia. Il provvedimento del ministro dell'Interno e' definitivo e contro di esso e' ammesso ricorso soltanto per legittimita' al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nei termini e con le modalita' stabilite nel terzultimo e penultimo comma dell'articolo 258. Per i comuni e le provincie che eccedono i limiti normali delle sovrimposte, le dette spese non sono ammissibili se non a condizione che siano compensate da riduzioni nelle spese facoltative gia' ammesse ovvero trovino capienza nelle percentuali indicate nel quarto e nel quinto comma dell'art. 305.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 21 giugno 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art307 · fonte del testo

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