Art. 305 — Spese facoltative
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1934 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo non più previsto dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Abrogato dal 1 aprile 1934
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4 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1933 al 1 aprile 1934. 344 parole tolte, 15 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I comuni e le provincie che eccedono i limiti normali delle sovrimposte possono essere autorizzati a mantenere od inscrivere, nei loro bilanci, spese facoltative con lo stesso provvedimento con cui si autorizza l'eccedenza, sempre quando tali spese risultino di evidente necessita' per la sanita' e l'igiene, l'educazione nazionale, l'assistenza e beneficenza, l'agricoltura e i servizi postali, telegrafici e telefonici. I comuni che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, hanno facolta' d'inscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gli alunni appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione d'indumenti, di libri di testo ed altro occorrente per l'istruzione, sempre che a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza. I comuni che eccedono il secondo, ma non il terzo limite delle sovrimposte fondiarie, possono essere autorizzati a mantenere nei propri bilanci i soli contributi a favore di istituzioni locali di assistenza, il cui funzionamento non potrebbe essere assicurato senza le contribuzioni medesime. Le spese facoltative consentite dal presente articolo devono essere contenute nei limiti minimi indispensabili e non possono superare, in alcun caso, per i comuni e le provincie che eccedono i limiti normali, il dieci per cento delle entrate effettive ordinarie. Tale percentuale e' ridotta al cinque per cento per i Comuni e le Provincie che eccedono il secondo limite. Nel calcolo delle percentuali suaccennate non si tiene conto, per i Comuni e le Provincie di cui al comma precedente, delle eccedenze di sovrimposte in confronto al secondo limite, nonche' degli aumenti degli altri tributi previsti nell'art. 256. Per i comuni e le provincie che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 338 non si tiene altresi' conto delle quote di sovrimposte eccedenti il secondo limite regolarmente impegnate, con delegazioni, per pagamento di mutui o per altre passivita'. Quando le nuove spese facoltative non riguardino la sanita' e l'incolumita' pubblica, rimane fermo l'obbligo di aumentare contemporaneamente del dieci per cento dell'importo di esse, il fondo destinato alla refezione scolastica, ovvero al patronato scolastico, ai sensi del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126.aggiunto: Testo-art. 305
aggiunto: ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 3 MARZO 1934, N. 383
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art305 · fonte del testo
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