Art. 303 — Avanzo o disavanzo

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Al bilancio dev'essere allegata una tabella dell'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti, con la dimostrazione della condizione di esigibilita' dei residui attivi. L'avanzo di amministrazione non puo' essere impiegato se non in spese che abbiano carattere straordinario e transitorio per un solo esercizio. Di tali spese devono essere indicati nella suddetta tabella i corrispondenti articoli del bilancio, e dei relativi fondi non si puo' disporre durante l'esercizio se non quando sia dimostrata, con la deliberazione che approva il conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso, l'effettiva disponibilita' dell'avanzo applicato al bilancio, ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato. L'applicazione del disavanzo risultante dalla detta tabella e' obbligatoria. Quando i risultati dell'ultimo esercizio chiuso, in confronto all'avanzo o al disavanzo inscritto nel bilancio, siano tali da alterarne il pareggio, il podesta' o il rettorato deve deliberare i mezzi per assestare il bilancio stesso. La relativa deliberazione e' sottoposta all'approvazione delle autorita' competenti ad autorizzare l'applicazione delle sovrimposte fondiarie.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 21 giugno 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art303 · fonte del testo

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