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La Giunta municipale e la Giunta provinciale hanno facolta' di concedere ai contribuenti la ripartizione sino a 12 rate bimestrali del debito tributario relativo a periodi di imposta arretrati, gia' iscritto o da iscrivere nei ruoli, quando il pagamento, secondo l'ordinaria rateazione, risulti eccessivamente oneroso. E' in facolta' del prefetto autorizzare, in casi eccezionali e sentito l'organo locale impositore, una rateazione maggiore di quella sopra indicata, sino ad un massimo di 18 rate bimestrali. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. L'omesso o il ritardato pagamento di una rata comporta di diritto la decadenza dell'intero rateazione e l'esattore procede per il recupero dell'intero debito residuo.

Testo in vigore dal 30 giugno 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art297septies · fonte del testo

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