Art. 295 — Sanatoria per la presentazione delle denunzie

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Coloro che alla data della pubblicazione del presente Testo Unico non avessero ancora presentate le denunzie nei modi e termini stabiliti, o le avessero presentate incomplete o infedeli, sono ammessi a farle o rettificarle entro tre mesi dalla data anzidetta senza incorrere nelle sanzioni previste negli articoli 292 e 296. Il contribuente che presenti la denunzia nel termine di cui al comma precedente e prima che alcun atto di accertamento gli sia stato notificato, e' assoggettato all'imposta soltanto dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art295 · fonte del testo

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