Art. 292 — Sanzioni amministrative

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Chiunque, avendone l'obbligo, non presenta le denunzie di cui all'art. 274 del presente Testo Unico, e' soggetto ad una sopratassa pari al terzo del tributo dovuto per un anno. Chiunque abbia presentato una denunzia infedele, in guisa da sottrarsi ad una meta' almeno dell'imposta o tassa dovuta, e' soggetto ad una sopratassa pari ad un terzo della differenza fra il tributo effettivamente dovuto per l'anno e quello che sarebbe stato applicabile in base alla dichiarazione fatta.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 1 maggio 1948

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