Art. 279 — Sottocommissioni

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Nei comuni appartenenti alle prime cinque classi la commissione puo' suddividersi in sottocommissioni, composta ciascuna di almeno cinque membri. Per la validita' delle adunanze della commissione e delle sottocommissioni occorre la presenza di almeno la meta' dei rispettivi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti: in caso di parita' prevale il voto del presidente. I commissari devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni concernenti ricorsi d'interesse proprio e dei loro congiunti od affini sino al 4° grado, ovvero di enti o societa' da essi amministrati o vigilati o presso i quali prestano opera retribuita, oppure di persone con le quali siano legati da contratti di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione. Per la risoluzione delle questioni di massima, il presidente della commissione e quelli delle sottocommissioni possono promuovere una decisione della commissione in adunanza plenaria.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art279 · fonte del testo

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