Art. 275 — Denunzie; contenuto

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Le denunzie debbono contenere: nome, cognome, paternita', residenza e abitazione del contribuente, la data in cui vengono presentate, quella in cui e' sorto il cespite tassabile e tutte le altre indicazioni necessarie per l'applicazione del tributo. Dalle denunzie presentate dai pubblici istituti, enti morali, societa' commerciali, associazioni, circoli e simili, deve risultare la denominazione dell'istituto, lo scopo, la sede, nonche' le persone che ne hanno la rappresentanza legale o li dirigono. Per coloro che sono sottoposti a patria potesta', a tutela, a cura o, comunque, non abbiano la capacita' di obbligarsi, la denunzia e' fatta dalla persona che li rappresenta a' termini di legge. Di ogni denunzia l'ufficio comunale rilascia ricevuta su apposito modulo.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 1 maggio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art275 · fonte del testo

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