Art. 274 — Denunzie; termini

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Nei primi cinque giorni di settembre il podesta', con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita i contribuenti a denunziare, entro il 20 settembre, i singoli cespiti soggetti alle imposte e tasse istituite dal comune. La denunzia va fatta, di regola, su appositi moduli messi dal comune a disposizione degli interessati. La denunzia non e' necessaria da parte dei contribuenti gia' iscritti nei ruoli, quando le condizioni di tassabilita' siano rimaste invariate. L'obbligo della denunzia non esclude gli accertamenti di ufficio che possono essere eseguiti in qualunque tempo. Per le denunzie e l'accertamento del bestiame soggetto all'imposta possono, per particolari condizioni locali, riconosciute dalla Giunta provinciale amministrativa, stabilirsi termini diversi da quelli sopra indicati: in tale ipotesi sono analogamente modificati i termini previsti nei successivi articoli.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 6 aprile 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art274 · fonte del testo

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