Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1941 al 16 dicembre 1982. Leggi il testo vigente →

((La tassa e' dovuta da chiunque occupi, oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta e trasporto e' istituito regolarmente a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. La cessazione, nel corso dell'anno, dalla occupazione o conduzione dei locali sopra indicati, purche' debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, da' diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.)) 33

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 marzo 1941, n. 366

33

La L. 20 marzo 1941, n. 366, ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1942.

Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 16 dicembre 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

10 versioni dal 1931

1931oggi
  1. 22 dicembre 2008 — oggiabrogatoper 18 anni
  2. 29 aprile 2006 — 22 dicembre 2008abrogatoper 3 anni
  3. 1 gennaio 2000 — 29 aprile 2006abrogatoper 6 anni
  4. 29 dicembre 1998 — 1 gennaio 2000abrogatoper un anno
  5. 2 marzo 1997 — 29 dicembre 1998abrogatoper un anno
  6. 1 gennaio 1994 — 2 marzo 1997abrogatoper 3 anni
  7. 2 marzo 1983 — 1 gennaio 1994per 11 anni
  8. 16 dicembre 1982 — 2 marzo 1983per 3 mesi
  9. 23 maggio 1941 — 16 dicembre 1982per 42 anni
  10. 16 settembre 1931 — 23 maggio 1941testo originarioper 10 anni

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 1941

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1931 al 23 maggio 1941. 69 parole tolte, 100 parole aggiunte.

tolto: Il corrispettivo e' dovuto dagl'inquilini di case e di appartamenti e dai conduttori di locali a qualunque uso adibiti. Non sono tenuti al pagamento del corrispettivo coloro che non profittano del servizio comunale e provvedono altrimenti al trasporto dell'immondizie dai locali di loro pertinenza, quando sia riconosciuto dall'ufficio municipale d'igiene che i mezzi da essi adoperati sono conformi alle esigenze della pubblica sanita' e alle disposizioni dei regolamenti localiaggiunto: La tassa e' dovuta da chiunque occupi, oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta e trasporto e' istituito regolarmente a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. La cessazione, nel corso dell'anno, dalla occupazione o conduzione dei locali sopra indicati, purche' debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, da' diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 marzo 1941, n. 366

    La L. 20 marzo 1941, n. 366, ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1942.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art269 · fonte del testo

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