Art. 260 — Sgravio delle sovrimposte

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In caso di sospensione o di abbuono dell'imposta erariale sui terreni per infortuni straordinari, possono le provincie ed i comuni, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, concedere ai danneggiati lo sgravio delle rispettive sovrimposte e provvedere ai mezzi necessari per le spese obbligatorie con le norme stabilite dall'art. 147 del testo unico delle leggi sulla Cassa dei depositi e prestiti approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art260 · fonte del testo

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