Art. 258 — Procedura
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1934 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo non più previsto dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Abrogato dal 1 aprile 1934
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Articolo non più previsto dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Abrogato dal 1 aprile 1934
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4 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1933 al 1 aprile 1934. 543 parole tolte, 15 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le deliberazioni del podesta' o del Rettorato provinciale relative all'applicazione delle sovrimposte fondiarie, debbono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per otto giorni e, durante lo stesso termine, il bilancio dev'essere inoltre depositato in segreteria a disposizione del pubblico: la deliberazione del Rettorato provinciale dev'essere inserita in sunto nel Foglio degli annunzi legali della Provincia. Ogni contribuente puo' reclamare contro le deliberazioni concernenti l'applicazione della sovrimposta: il reclamo e' proposto alla Giunta provinciale amministrativa per le sovrimposte comunali; al Ministro per l'interno per le sovrimposte provinciali contenute entro il limite normale ed al Ministro per le finanze per le sovrimposte provinciali che eccedono il limite predetto. Il termine per la presentazione del reclamo e' di venti giorni decorrenti dall'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio per le deliberazioni comunali e da quello dell'inserzione nel Foglio annunzi legali per quelle provinciali. Le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino al terzo limite per i Comuni ed entro il limite normale per le Provincie sono date, rispettivamente, dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Ministro per l'interno, udita la Giunta provinciale amministrativa. La Giunta provinciale amministrativa ed il Ministro per l'interno esaminano la regolarita' dei singoli stanziamenti e, previa notificazione alle Amministrazioni interessate, decidono sugli eventuali reclami ed apportano al bilancio le modificazioni necessarie per assicurarne il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori, provvedendo, nei riguardi delle spese, a norma degli articoli 304 e 305. Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa ed i decreti del Ministro per l'interno sono, a cura delle Amministrazioni interessate, pubblicati all'albo pretorio per otto giorni: i decreti del Ministro per l'interno sono, inoltre, inserti per sunto nel Foglio periodico degli annunzi legali. Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso ricorso, anche per il merito, nel termine di giorni venti, al Ministro per l'interno, da parte del prefetto, del podesta' e di qualunque contribuente, ancorche' non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del Comune. Per i Comuni il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento della decisione tutoria: pei contribuenti decorre dall'ultimo della pubblicazione di cui al quinto comma. I decreti del Ministro per l'interno sui ricorsi contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, da adottarsi, nei casi di autorizzazione alle eccedenze delle sovrimposte, di concerto con il Ministro per le finanze, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale e quelli adottati dallo stesso Ministro per l'autorizzazione delle sovrimposte provinciali sono definitivi e contro di essi e' ammesso soltanto il ricorso per legittimita' al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti a meta'. La Sezione pronunzia in Camera di consiglio sugli atti e sulle memorie presentate dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato. Le autorizzazioni alle Provincie per le sovrimposte eccedenti il limite normale sono date con l'esercizio di tutti i poteri indicati nel quarto comma, dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'interno, su parere della Giunta provinciale amministrativa che deve emetterlo entro il 31 ottobre, e udita la Commissione centrale per la finanza locale. Il decreto del Ministro dev'essere pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della Provincia ed e' impugnabile nei modi e termini previsti nei due comma precedenti.aggiunto: Testo-art. 258
aggiunto: ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 3 MARZO 1934, N. 383
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art258 · fonte del testo
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