Art. 243 — Riscossione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

La riscossione del contributo di miglioria deve effettuarsi, di regola, a rate semestrali non inferiori a dieci, decorrenti:

  • a)per il contributo di miglioria specifica, dal primo trapasso di proprieta' ovvero dall' accertamento fatto dal comune o dalla provincia e divenuto definitivo ai sensi del penultimo comma dell'articolo 240;
  • b)per il contributo di miglioria generica, dall'ultimo accertamento eseguito dal comune e divenuto definitivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 241. Il contribuente ha facolta' di anticipare, in tutto o in parte, il pagamento del contributo: in tal caso ha diritto allo sconto al tasso dell'interesse legale, per il periodo di anticipazione. Il comune o la provincia puo', su richiesta dell'interessato, autorizzare il pagamento in un numero di rate non superiore a venti, con l'aggiunta dell'interesse annuo al tasso legale per ogni semestralita' oltre il quinquennio, salvo sempre al contribuente il diritto di rinunziare, in ogni tempo, alla dilazione totale o parziale, con esonero dal relativo interesse.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art243 · fonte del testo

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