Art. 223 — Vendita abusiva e contraffazioni dei contrassegni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

E' punito con l'ammenda da lire 100 a lire 500 chiunque abusivamente vende o pone in vendita contrassegni, chiunque li acquista da persone non autorizzate a venderli, o li cede, anche temporaneamente, con o senza corrispettivo. Le disposizioni del libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente testo unico, allo sciente uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti, ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art223 · fonte del testo

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