Art. 211 — Tariffe

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le tariffe per il peso pubblico, la misura pubblica e l'affitto di banchi pubblici sono determinate unicamente in base alle quantita' pesate o misurate e alle dimensioni dei banchi. Per il peso pubblico le tariffe devono distinguere il corrispettivo per le stadere a ponte in bilico pei carichi voluminosi e quello per le stadere semplici o a bilico. Il corrispettivo del diritto di peso comprende anche il peso della tara.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art211 · fonte del testo

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