Art. 207 — Soggetto della tassa; solidarietà

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La tassa e' dovuta in solido da tutti gl'interessati nell'esercizio del commercio, dell'industria, dell'arte o della professione a cui l'insegna si riferisce. Ove nell'esercizio subentrino nuovi titolari, questi sono responsabili solidalmente con i predecessori dell'intera tassa dovuta.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art207 · fonte del testo

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