Art. 207 — Soggetto della tassa; solidarietà
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La tassa e' dovuta in solido da tutti gl'interessati nell'esercizio del commercio, dell'industria, dell'arte o della professione a cui l'insegna si riferisce. Ove nell'esercizio subentrino nuovi titolari, questi sono responsabili solidalmente con i predecessori dell'intera tassa dovuta.
Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 1 gennaio 1973
