Art. 205 — Decorrenza della tassa; sgravi
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Per le insegne esposte nel corso dell'anno la tassa decorre dal 1° giorno del trimestre solare in corso. La sostituzione di un'insegna con altra non del tutto corrispondente alla prima e' considerata come l'esposizione di una nuova insegna. Qualora le modificazioni e gli spostamenti delle insegne importino l'applicazione di una tassa maggiore, la differenza e' dovuta a decorrere dal primo giorno del trimestre. Ove importino, invece, l'applicazione di una tassa minore, alla conseguente riduzione si provvede col ruolo dell'anno successivo.
Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 1 gennaio 1973
