Art. 202 — Tariffa
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[1]La tassa e' applicata in base al numero delle lettere, nei limiti di cui alla seguente tabella.
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]Per ogni segno, fregio, stemma, emblema o figura, si applica il massimo della tariffa stabilita per ciascuna classe. Le cifre sono tassate come lettere. La tassa e' raddoppiata quando la superficie dell'insegna o dell'avviso supera il metro quadrato, fino a due metri quadrati: per le superfici maggiori la tassa e' stabilita dal podesta' con la deliberazione di cui al secondo comma dell'art. 204.
Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 24 aprile 1947
