Art. 185 — Aliquote dell'imposta

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952. Leggi il testo vigente →

Per gli esercizi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente l'imposta e' applicata con aliquota non inferiore al 20 e non superiore al 30 per cento; per quelli indicati alla lettera b) le aliquote sono ridotte rispettivamente al 10 e al 15 per cento. Il limite minimo dell'imposta e' stabilito in lire cento: e' tuttavia consentita la riduzione di detto minimo fino a lire cinquanta, quando il valore locativo non superi le lire duecento.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art185 · fonte del testo

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