Art. 152 — Comune nel quale è dovuta l'imposta

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'imposta sui domestici e' dovuta nel comune nel quale il contribuente ha la dimora abituale. Puo', essere imposta in piu' comuni, quando il contribuente tenga, nei medesimi, casa aperta, con separato personale di servizio.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art152 · fonte del testo

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