Art. 140 — Classificazione
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Per gli effetti dell'imposta, le vetture pubbliche si distinguono in due categorie: Prima categoria: vetture che fanno servizio a periodo fisso, ma con destinazione determinata; Seconda categoria: vetture da nolo, da rimessa o da piazza, le quali fanno corse eventuali a volonta' dei passeggieri, entro o fuori della citta'; carri funebri. Le vetture date a nolo abituale o permanente sono classificate come vetture di seconda categoria. Per nolo abituale s'intende qualunque locazione di durata superiore agli otto giorni.
Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008
