Art. 137 — Soggetto dell'imposta; veicoli esclusi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Sono soggetti all'imposta sulle vetture i possessori e concessionari di vetture pubbliche e private, tanto per uso proprio che per fine di speculazione o per servizio altrui. L'imposta non colpisce i veicoli contemplati dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3283 sulle tasse ciclistiche e automobilistiche. Sono pure escluse le vetture delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, della Croce Rossa e delle associazioni private, attrezzate per il trasporto degli infermi.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art137 · fonte del testo

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