Art. 134 — Soggetto dell'imposta; denunzia

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Chiunque sia possessore, custode, o comunque detentore di cani, e' obbligato a farne denuncia all'ufficio municipale nel termine di giorni cinque dall'inizio del possesso o della detenzione. La denunzia e' obbligatoria anche per i cani esenti ai sensi del precedente articolo. Essa deve indicare il cognome, nome ed abitazione del possessore o detentore, il luogo ove il cane e' tenuto, i contrassegni di riconoscimento e la categoria. I cani non denunziati si presumono appartenere, agli effetti dell'imposta, al capo della famiglia o al capo o rappresentante dell'istituto od ente presso il quale siano stati scoperti, salvo prova contraria.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 14 settembre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art134 · fonte del testo

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