Art. 129 — Licenza per l'immissione al pascolo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le capre non possono essere immesse al pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati, di cui all'art. 127 senza espressa licenza del podesta'. Dalla licenza deve risultare il numero delle capre e l'indicazione dei boschi e terreni cespugliati nei quali sia stato autorizzato dalla sezione agraria del consiglio provinciale dell'economia corporativa l'esercizio del pascolo caprino.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art129 · fonte del testo

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