Art. 124 — Soggetto dell'imposta; sgravi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Sono solidalmente tenuti al pagamento della imposta, insieme con i detentori, i proprietari di bestiame, anche se risiedono in comuni diversi. La morte del bestiame nel corso dell'anno, debitamente accertata, da' diritto allo sgravio dell'imposta, a decorrere dal trimestre solare successivo a quello in cui venne presentata la relativa denunzia. Se il bestiame non dimora per l'intero anno nello stesso comune, l'imposta e' dovuta per dodicesimi in proporzione della permanenza nel territorio del comune, purche' essa superi i quindici giorni. Ogni mese incominciato, dopo il primo, si ha per compiuto. Il comune ha facolta' di concordare annualmente con gl'interessati il numero medio dei capi di ciascuna specie di bestiame da assoggettarsi alla imposta. E' mantenuta al Governatorato di Roma la facolta' di applicare l'imposta, senza procedere ad accertamento diretto dei singoli capi di bestiame, su quelli che si presume possano trovarsi nei fondi in base all'estimo pascolativo di questi, a norma della legge 11 luglio 1907, n. 502 (art. 41). Rimangono ferme le esenzioni disposte dalla legge 13 dicembre 1903, n. 474 sul bonificamento dell'agro romano e dal R. decreto 5 febbraio 1922, n. 260.

[2]61

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 ottobre 1960, n. 1371

61

con decorrenza dal 1 gennaio 1961

La L. 21 ottobre 1960, n. 1371, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1961, e' abolita l'imposta, comunale sul bestiame di cui agli articoli 122, 123, 124, 125 e 126 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni".

Testo in vigore dal 11 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 dicembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1931 al 11 dicembre 1960.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 21 ottobre 1960, n. 1371

    La L. 21 ottobre 1960, n. 1371, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1961, e' abolita l'imposta, comunale sul bestiame di cui agli articoli 122, 123, 124, 125 e 126 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art124 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari