Art. 119 — Contribuenti assoggettati all'imposta complementare di Stato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 6 aprile 1945. Leggi il testo vigente →

Per i contribuenti assoggettati all'imposta complementare di Stato, le aliquote dell'imposta di famiglia sono applicate agli imponibili, al netto delle quote di detrazione per carichi di famiglia, che servirono di base alla determinazione della complementare, senza che occorrano ulteriori accertamenti da parte del comune. Ai detti contribuenti non si applica il disposto della lettera a) dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 6 aprile 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art119 · fonte del testo

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