Art. 100 — Diritti accessori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1948 al 21 aprile 1961. Leggi il testo vigente →

((I Comuni possono imporre i seguenti diritti accessori nelle misure sotto indicate:

  • 1)diritto di statistica: lire dieci per ciascuna bolletta;
  • 2)diritti di assistenza ad operazioni eseguite a domicilio, a richiesta, e nell'interesse esclusivo dei contribuenti: lire sessanta per ogni ora e per ogni impiegato od agente;
  • 3)diritti di magazzinaggio;
  • a)per le merci depositate nei magazzini di proprieta' dell'Amministrazione: per ciascun collo lire dieci al giorno per ogni cento chilogrammi o frazione;
  • b)per le merci depositate nei magazzini di proprieta' privata: per ogni apertura di deposito e per operazioni di immissione o di estrazione entro la prima ora lire cinquanta; per le ore successive lire trenta per ogni ora o frazione di ora. L'importo dei diritti di statistica di cui al n. 1) e' devoluto al Comune, nella misura del novanta per cento, anche nel caso di gestione appaltata, previa deduzione, a favore dell'appaltatore, dell'aggio del dieci per cento. La restante quota del dieci per cento e' versata direttamente dagli uffici delle Imposte di consumo ad apposito conto corrente postale intestato alla Direzione generale della finanza locale. Tale fondo sara' ripartito ed erogato con decreti del Ministro per le finanze a favore del personale della predetta Direzione generale, per finalita', analogie a quelle indicate nel decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62

42

con decorrenza dal 1 gennaio 1945

Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".

Testo in vigore dal 1 maggio 1948 al 21 aprile 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1945 al 1 maggio 1948. 48 parole tolte, 97 parole aggiunte in 6 capoversi.

I Comuni possono imporre i seguenti diritti accessori nelle misure tolto: massime sotto indicate:tolto: 1. Diritti

aggiunto: 1) diritto di statistica: tolto: L. 0,50 aggiunto: lire dieci per ciascuna bollettatolto: .2. Dirittiaggiunto: ;

aggiunto: 2) diritti di assistenza ad operazioni eseguite a domicilio, a richiestaaggiunto: , e nell'interesse esclusivo dei contribuenti: tolto: L. 6 aggiunto: lire sessanta per ogni ora e per ogni impiegato od agentetolto: .3. Diritti di magazzinaggio:aggiunto: ;

aggiunto: 3) diritti di magazzinaggio;

a) per le merci depositate nei magazzini di proprieta' tolto: della amministrazione, aggiunto: dell'Amministrazione: per ciascun collo tolto: L. 1 aggiunto: lire dieci al giorno per ogni tolto: 100 kg. aggiunto: cento chilogrammi o frazione;

b) per le merci depositate nei magazzini di proprieta' privata: per ogni apertura di deposito e per tolto: le operazioni di immissione o di estrazione entro la prima ora tolto: L. 5 aggiunto: lire cinquanta; per le ore successive tolto: L. 3 aggiunto: lire trenta per ogni ora o frazione di ora. L'importo dei diritti di statistica di cui al n. 1aggiunto: ) e' devoluto al tolto: comune aggiunto: Comune, nella misura del novanta per cento, anche nel caso di gestione appaltata, tolto: salvo aggiunto: previa deduzione, a favore dell'appaltatore, tolto: del pattuito aggio. Negli appalti a canone fisso spetta all'appaltatore un aggio di riscossione del 4% sull'importo dei diritti di statistica aggiunto: dell'aggio del dieci per cento. La restante quota del dieci per cento e' versata direttamente dagli uffici delle Imposte di consumo ad apposito conto corrente postale intestato alla Direzione generale della finanza locale. Tale fondo sara' ripartito ed erogato con decreti del Ministro per le finanze a favore del personale della predetta Direzione generale, per finalita', analogie a quelle indicate nel decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art100 · fonte del testo

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