Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 7, ultimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

[2]Pena pecuniaria per omessa o ritardata prestazione delle cauzioni.

[3]Il fabbricante ed il raffinatore che omettono di prestare, nel termine fissato dall'Amministrazione finanziaria, le cauzioni prescritte dal precedente art. 3, sono passibili di una pena pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo dell'importo della cauzione da prestarsi.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art62 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari