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[1](Art. 26 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314).

[2]Privilegio a favore dell'Amministrazione.

[3]Il credito dello Stato per imposta e per diritti ha privilegio a preferenza di ogni altro creditore sulle materie prime, sul macchinario, sui prodotti e sul materiale mobile esistente nelle fabbriche, nelle raffinerie e nei magazzini annessi o in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale. Le materie prime, il macchinario, i prodotti, il materiale mobile ed i mezzi di trasporto che servirono o furono destinati a commettere il reato, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dell'imposta, dei diritti, delle multe, delle ammende e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art37 · fonte del testo

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