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[1](Art. 10 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

[2]Lavorazione dei semi e dei frutti oleosi per ricavare oli fluidi o concreti.

[3]La lavorazione dei semi e dei frutti oleosi effettuata nelle fabbriche di oli di semi per ricavare oli fluidi o concreti non soggetti ad imposta di fabbricazione nonche' la raffinazione, presso le stesse fabbriche di oli di semi, di oli fluidi o concreti e di grassi, devono essere denunziate, da parte delle ditte interessate, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno dieci giorni prima di iniziare la lavorazione o la raffinazione. La lavorazione e la raffinazione di detti oli fluidi o concreti e di affari grassi presso gli stabilimenti di oli di semi deve essere effettuata in tempi diversi da quelli in cui avviene la lavorazione degli oli di semi soggetti ad imposta, oppure con impianti sistemati in reparti distinti e separati.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art24 · fonte del testo

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