Possono avere sede nello stesso fabbricato sino a quattro, sezioni; ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non piu' di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada. Tuttavia, per comprovate necessita', i Comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di dodici, ed a prescindere dalle limitazioni previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso o l'accesso dalla medesima strada, purche', in ogni caso, un medesimo accesso dalla strada alla sala non serva piu' di sei sezioni. Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessita' di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta alla Commissione elettorale mandamentale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il prefetto. La Commissione mandamentale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non piu' tardi del quinto giorno antecedente alla data predetta. Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione mandamentale ne da' immediato avviso al prefetto e al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi due giorni prima del giorno delle elezioni. 4b

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 1981, n. 219

4b

Il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 1981, n. 219, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "I comuni colpiti dal sisma possono, a richiesta dei sindaci, essere autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato sezioni elettorali, in deroga a tutte le limitazioni previste all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223."

Testo vigente dal 21 marzo 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1981

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1967 al 21 marzo 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 1981, n. 219

    Il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 1981, n. 219, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "I comuni colpiti dal sisma possono, a richiesta dei sindaci, essere autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato sezioni elettorali, in deroga a tutte le limitazioni previste all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art38 · fonte del testo

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