Art. 8 — D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 8 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 17
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I Consigli comunali durano in carica quattro anni. Tuttavia essi esercitano le loro funzioni fino all'indizione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione. Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale:
- a)quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;
- b)quando il Consiglio comunale, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la meta' dei propri membri. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b). E' abrogato l'art. 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. Il Sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.
Testo in vigore dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956
