((Qualora il numero complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate ed ammesse non sia superiore alla meta' del numero dei consiglieri da eleggere nel Comune, le elezioni non hanno luogo. In tal caso, il presidente della Commissione elettorale mandamentale ne da' immediata notizia al prefetto al quale, inoltre, rimette subito copia del relativo verbale. Il prefetto da notizia agli, elettori dell'avvenuta sospensione delle elezioni mediante avviso da pubblicarsi, a cura del sindaco, entro cinque giorni dalla decisione della Commissione elettorale mandamentale. Le elezioni seguiranno entro tre mesi, nel giorno che sara' stabilito dal prefetto con le modalita' di cui all'art. 18)).

Testo vigente dal 28 marzo 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art26bis · fonte del testo

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